La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti con prezzi convenienti. Il prezzo proposto è infatti inferiore a quello indicato sulle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Il prezzo è anche diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni del prodotto purché documentati.
Per individuare una vendita sottocosto si può controllare il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
Per effettuare la vendita sottocosto è necessario presentare la comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218, art. 1.
Approfondimenti
È consentito effettuare vendite sottocosto senza presentare alcuna comunicazione quando si commerciano (Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218, art. 2):
- prodotti alimentari freschi e deperibili
- prodotti alimentari che scadono tra meno di tre giorni o per i quali mancano meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, ma sempre rispettando delle disposizioni del Decreto legislativo 27/01/1992, n. 109
- prodotti tipici delle festività tradizionali se sono trascorse la ricorrenza o la data della sua celebrazione
- prodotti con valore commerciale significativamente diminuito dopo modifiche della tecnologia utilizzata per la produzione, sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione
- prodotti non alimentari difettati che è lecito vendere, di cui sia garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, che abbiano subito un parziale deterioramento a causa di agenti naturali o fatti accidentali, che sono usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che siano stati utilizzati prima della vendita.
Non sono consentite vendite sottocosto per quanto riguarda:
- il commercio all'ingrosso perché le vendite non sono rivolte al pubblico ma ad altri commercianti
- gli spacci interni perchè la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano la vendite al pubblico
- le forme speciali di vendita, come le vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, tramite il commercio elettronico
- il commercio su aree pubbliche.
La vendita sottocosto deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218:
- può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno
- non può avere una durata superiore a dieci giorni
- il numero delle referenze oggetto della vendita non può essere superiore a 50
- non può essere effettuata una vendita se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
La vendita sottocosto di oli di oliva extravergini deve essere comunicata almeno 20 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno (Legge 14/01/2013, n. 9, art. 11).
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della Provincia dove ha sede l'esercizio.
In caso di svolgimento contemporaneamente in più esercizi, anche in Comuni diversi, è possibile presentare al SUAP della sede legale un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti.